lunedì 11 novembre 2013

Milano si dimentica dell’articolo 33 della Costituzione

Il terzo comma dell'art 33 della costituzione recita: “Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione,senza oneri per lo Stato.”

E a Milano?

Il fatto.
Il 19 Settembre 2013, Francesco Cappelli Assessore all’Istruzione del Comune di Milano, comunicava - nella commissione Bilancio ed Istruzione - un taglio per le scuole materne “paritarie” (cioè private e in gran parte di enti religiosi tra cui la Compagnia delle Opere e l’Arcidiocesi) da 3,6 milioni a 2,4 milioni di euro.
Attenzione: un taglio, non per rispettare della Costituzione, ma perché “non ci sono i soldi”.
Nei giorni successivi è iniziata la campagna mediatica e di pressione della Curia milanese perché il provvedimento fosse annullato motivando che il servizio fornito dagli enti religiosi non è privato, ma pubblico e che i bambini sono tutti “uguali”.
Il 24 Settembre 2013, cioè dopo 5 giorni dalle dichiarazioni, l’assessore Cappelli fa marcia indietro accordandosi con la rete delle scuole legate alla chiesa o agli ordini religiosi. I contributi saranno dati alle famiglie.

Le dichiarazioni dell’assessore sono state “Il taglio totale dei finanziamenti (in realtà tale taglio era parziale passando da 3,6 a 2,4 milioni di euro) metterebbe in ginocchio parecchie famiglie che mandano i figli alle scuole cattoliche....................... e non bisogna discriminarle”.
Giudicate voi…

Art. 33 della Costituzione.
L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.
La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.
Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.
La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.
È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.
Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

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